Note introduttive al recupero del diritto naturale

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Prima di esaminare l’argomento di cui si vorrà trattare è bene informare il lettore che con il termine diritto naturale si indica un concetto noto ai filosofi del diritto e ai giuristi, che tuttavia mette in difficoltà anche gli stessi “addetti ai lavori”. Il termine è problematico perché con «diritto naturale» si indica un’idea unitaria di spiegazione del mondo giuridico: quell’ordine essenziale metafisico e metanormativo intimamente congiunto con la natura umana che vale indipendentemente dall’intervento dello Stato e del legislatore.

I filosofi contemporanei lo hanno spesso disprezzato come un grottesco sostituto idealistico e un’arbitraria formazione metastorica, cui il diritto positivo vigente non potrebbe mai aspirare[1]. La tesi di fondo del presente scritto è che l’attuale ordinamento giuridico, che pur si basa sulla dottrina positivistica e dove, pertanto, la produzione stessa del diritto, come sancito dalla Carta Costituzionale, è delegata ad un’autorità, nel caso di specie il Parlamento, che ha il potere di legiferare e produrre diritto, abbia in sé una base di principio, un’idea ed una causa logica che giustifichi tale sistema. La legge in sé, oltre al suo contenuto formale, ha un contenuto di giudizio, nonché morale. La relazione tra diritto e morale è il punto cruciale dell’intera dottrina del diritto naturale: infatti dal punto di vista del giusnaturalismo, la legge non è soltanto una misura dell’azione, ma è anche e soprattutto un giudizio sul suo valore[2].

La Costituzione è fondata sulla norma fondamentale teorizzata da Kelsen (Grundnorm), su una presupposizione che in sostanza detta il «bisogna obbedire alla Costituzione»: ciò ha un contenuto morale che considera che sia giusto obbedire alla Costituzione. Si è assunta la Costituzione del 1948 come elemento fondativo della Comunità: questo ha significato attribuire alla legge positiva, in quel momento storico, una valenza ideologica come momento originario, di nascita di una coscienza comune civile. Nella Carta fondante di uno Stato si sono fissate non solo le misure generali dell’agire, ma anche il giudizio generale sul valore dell’agire sociale. Tutta l’elaborazione costituzionale, e prima ancora quella codicistica, si fonda su un’idea di natura umana astratta elaborata dal pensiero illuminista, giacché la parola naturale ed in particolare natura umana ha destato non pochi equivoci.

Dall’epoca moderna si è venuto ad affermare che la volontà dello Stato, prima quella del sovrano assoluto poi della collettività, con le sue consuetudini e le convinzioni comuni (denominate con lo Spirito del popolo, la cosiddetta Volksgeit) sarebbero l’unica e ultima fonte e criterio guida del diritto, per cui non la verità o la giustizia fa la legge, ma l’autorità e l’arbitrio. Si ha così il diritto della forza, il diritto della maggioranza e non la forza del diritto o della ragione: «ius quia iussum» e non «ius quia iustum»[3].

In realtà non stupisce la presa di posizione del Positivismo giuridico, venuto ad affermarsi a partire dall’Ottocento: la confusione tra il diritto naturale antico e il giusnaturalismo astrattistico del XVII secolo; la reazione formidabile a quest’ultima corrente della scuola storica del diritto nel XIX secolo; le teorie idealistiche hegeliane, secondo le quali l’idea del diritto, pur essendo assoluta e inesauribile, superando quindi nella sua essenza tutte le particolari manifestazioni giuridiche nel campo storico, non si concreta tuttavia se non nella Storia, di modo che solo in questa il diritto è reale; il Positivismo giuridico che riguardava il diritto solo come fenomeno e voleva distruggere ogni altra considerazione che non fosse quella empiristica; un mondo, insomma, di forze, spesso contrastanti fra loro, concorse alla condanna del diritto naturale.

«Così da una assolutezza astratta, che sognava un codice perfetto e valevole per tutti i tempi e tutti i popoli, un codice tratto dai principi generali della ragione, che potesse regolare tutti i casi che possono presentarsi nella vita umana associata, fin nelle sue minime particolarità, si arrivò alla derisione del positivismo giuridico e alla tesi che nulla vi è di assoluto nel diritto, ma che tutto cambia secondo il beneplacito dello Stato, cioè della forza»[4].

Il tentativo, si conceda, anche un po’ ambizioso, sarebbe quello di riportare la definizione di diritto naturale, distinguendo, in particolare, il giusnaturalismo classico da quello moderno. Come detto precedentemente, l’equivoco sta nel definire la natura dell’uomo. Ogni definizione prassista, tendente a legittimare come secondo natura tutto ciò che avviene per il solo fatto che avvenga, distrugge il concetto stesso di natura, in generale, e di natura umana, in particolare. E si giunge ad identificare il diritto naturale con il diritto positivo, per poi, ovviamente, abbandonare l’inutile concetto di diritto naturale, svuotato di ogni contenuto, per elevare la prassi giuridica (diritto positivo) al rango di unico diritto, facendo coincidere, così, il diritto con la forza, come si accennava precedentemente.

Uscire da questa morte del diritto, si tratta di recuperare quel diritto naturale che, muovendo dall’antichità greco-romana, è arrivata fino a noi attraverso la tradizione della Scolastica, nella Philosophia perennis. Questa riduce il diritto naturale a pochi, sommi principi, che non possono mai essere violati, ma che sono suscettibili di diverse applicazioni storiche e bisognosi di essere determinati nei contenuti, integrati nelle istituzioni, fatti rispettare.

 

Giotto (1267-1337), La Giustizia (1306)

 

 

[1] Cfr. Giovanni Ambrosetti, Diritto naturale cristiano, Editrice Studium, Roma 1964, p. 1.

[2] Cfr. Mario Palmaro, Luca Galantini, Relativismo giuridico, la crisi del diritto positivo nello Stato moderno, Vita e pensiero, Milano 2011, p. 82.

[3] Reginaldo Pizzorni, Il diritto naturale dalle origini a S. Tommaso d’Aquino, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 2000, p. 12.

[4] Reginaldo Pizzorni, Il diritto naturale dalle origini a S. Tommaso d’Aquino, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 2000, p. 13.

 

 

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