Il cognome paterno è retrogrado?

Home » Il cognome paterno è retrogrado?

 

È notizia di questi ultimi giorni la sentenza n. 131 della Corte costituzionale (depositata in Gazzetta Ufficiale il 31 maggio 2022), con la quale, dopo aver esaminato le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Bolzano, sulle norme che regolano l’attribuzione del cognome ai figli, si è dichiarata l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi.

La norma specifica in questione è l’art. 262 del codice civile, che prevede al primo comma l’assegnazione al figlio del cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto; se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio assume automaticamente il cognome del padre. Il secondo comma specifica che se il riconoscimento del padre è tardivo, il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli (quello della madre), ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, oppure assumere quello del padre, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi.

Una sentenza del 2016 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo comma del presente articolo, nella parte in cui non consentiva ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno, cioè il doppio cognome. È consentito, come detto, il doppio cognome, se vi è l’accordo tra i genitori; è consentita, inoltre, l’attribuzione del solo cognome materno, qualora non avvenga il riconoscimento paterno; se, infine, questo è tardivo, sarà il figlio a decidere oppure il giudice.

Il diavolo sta nei dettagli, cosa non soddisfa questa norma? La volontà di attribuire alla nascita il solo cognome materno, se il figlio viene riconosciuto da entrambi i genitori.

Tanto rumore per nulla, ma la Consulta ha sostenuto che l’attuale sistema di attribuzione del cognome paterno ai figli è il «retaggio di una concezione patriarcale della famiglia» e di una «tramontata potestà maritale, non più coerente con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna». E prosegue «la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre è discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio».

Nella sentenza n. 131/2022 si legge al punto 1.2: «il giudice a quo osserva che la norma censurata, come risultante dalla citata sentenza di questa Corte n. 286 del 2016, permette l’attribuzione al figlio del doppio cognome, mediante l’aggiunta di quello materno, ma non – come richiesto da ambo i genitori – l’attribuzione del solo cognome della madre».

Questa sentenza non stupisce, d’altronde appare coerente con il filone rivoluzionario dell’intero diritto di famiglia che viene perpetrato dagli anni ‘70 ad oggi. Tuttavia, stupisce la marcata impronta ideologica che un organo come la Corte Costituzionale dovrebbe tenere ben lontana. La Consulta doveva pronunciarsi su una norma che esplicava già in maniera sottile questo procedimento di assegnazione del cognome (che è stato già ampiamente disquisito e modificato nel 2016), che in linea generale attribuiva sempre il cognome paterno, salvo il comune accordo di trasmettere al figlio anche il cognome materno e quindi il doppio cognome. Il solo cognome materno si attribuiva in caso di mancato riconoscimento da parte del padre. Il caso eccezionale, quale la volontà di due genitori di attribuire il solo cognome materno, è assurto al rango di giustificazione per eliminare la norma generale, per una presunta disuguaglianza.

Le norme della Costituzione apparentemente violate sono i ben noti articoli sul principio di uguaglianza di cui all’art. 2, 3 e 117, quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Da tempo immemore si attribuisce il cognome paterno ai figli e, quindi, anche assegnare, al contrario, quello della madre significherebbe, comunque, assegnare un cognome maschile, appartenuto al nonno del nascituro; questo approccio rivoluzionario avrebbe l’unico senso di dover mettere in discussione una convenzione plurimillenaria. C’è anche della superbia, che ormai non stupisce, nelle decisioni, anche in ambito legislativo-giuridico, che evocano il ben noto ritornello che attribuisce alla storia passata quel velo retrogrado che esige di essere strappato.

E da quando questo dovrebbe essere lesivo nei confronti dei figli? A meno che questo non lo si voglia instillare nei figli.

Bisognerebbe far notare, a coloro che ragionano secondo ideologia, che la norma di buon senso suggerirebbe anche la ratio di questa convenzione immemore del cognome paterno: è di facile comprensione a tutti l’adagio mater semper certa est; se, quindi, la madre è nota a tutti e il padre meno o, meglio, in taluni casi può sorgere il dubbio, l’attribuzione del cognome del padre testimonia la sua presa di responsabilità nei confronti del nascituro e testimonia la conoscibilità del padre stesso. Infatti l’articolo 262 del codice civile lo riportava chiaramente: l’assegnazione del solo cognome materno era prevista in caso di mancato riconoscimento paterno.

Cosa cambierà d’ora in poi? Ogni bambino nato dal 2022 in avanti avrà automaticamente il doppio cognome, salvo diversa volontà e disposizione da parte dei genitori (quindi o solo cognome del padre o solo della madre oppure entrambi). Sarà interessante vedere la confusione che si farà negli uffici dell’anagrafe con i cognomi chilometrici e gli stessi figli che avranno l’imbarazzo della scelta su quale cognome far mantenere nella prossima generazione. Questo è in fondo l’obiettivo, la confusione.

Si ricorda a coloro che vorranno anteporre la figura materna a tutti i costi, senza se e senza ma, che quel cognome che portano è molto probabilmente di una precedente figura maschile, che a loro piaccia o no.

 

 

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Stampa
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Mettiti in contatto con noi!

Hai delle domande o delle osservazioni da comunicarci?
Ti risponderemo il più rapidamente possibile!

Europa Cristiana

Direttore Carlo Manetti

Iscriviti alla nostra newsletter

Se ci comunichi il tuo indirizzo e-mail, riceverai la newsletter periodica che ti aggiorna sulla nostre attività!

Ogni settimana riceverai i nostri aggiornamenti e non di più.

Torna in alto