La libertà in Christianitas – II

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La libertà, come abbiamo visto, viene vissuta, nelle πόλεις (poleis) greche, come partecipazione, indipendentemente dal regime politico della città-Stato di appartenenza. Ma questo può avvenire unicamente se il detentore del potere politico, chiunque sia ed a qualunque titolo lo detenga, trova dei limiti invalicabili alla sua azione in norme etiche superiori, per nobiltà e per conoscenza, allo stesso diritto: è la superiorità delle leggi degli dèi rispetto a quelle degli uomini. Questo concetto, come abbiamo accennato (qui) pervade tutta la cultura politica greca e trova una delle sue massime espressioni nell’Antigone (442 a.C.) di Sofocle (496-406 a.C.). La superiore libertà greca è, nei fatti, oltre che per principio, assicurata da questo limite, che contrassegna e contraddistingue il potere politico nell’Ellade.

Creonte, Re di Tebe, ordina che Polinice, fratello di Antigone, morto mentre assediava la città per sottrarne il regno al fratello Eteocle, non trovi onorevole sepoltura, in quanto traditore della Patria, e che chiunque contravvenga a tale comando sia messo a morte. Il provvedimento appare particolarmente duro, ma, nella cultura greca, non privo di giustificazioni, data la gravità del crimine di Polinice: il tradimento della Patria è il crimine sommo, che non merita perdono, perché è quello dell’uomo che si pone contro la propria comunità, violando ogni dovere ed ogni rapporto con i propri simili; non colpire durissimamente il traditore significa rinnegare il proprio ruolo all’interno della πόλις (polis) ed è tanto più grave quanto più elevato è il ruolo che vi si ricopre. In questo contesto si comprende come Creonte, Re giusto, si senta chiamato a tanta durezza.

A lui si oppone Antigone, fidanzata, tra l’altro, di suo figlio Emone, che non solo seppellisce il fratello, ma rivendica la correttezza del suo operato e denuncia l’iniquità del decreto reale. Il suo argomento è la superiorità delle leggi degli dèi rispetto a quelle degli uomini. Ed a nulla valgono, ai suoi occhi, le colpe di Polinice e la necessità che esse vengano punite in maniera esemplare: l’onorevole sepoltura dei morti è comando etico superiore, che nessuna legge umana può modificare, per nessuna ragione politica e/o giuridica.

Qui è racchiuso lo scontro interno alla tragedia: da una parte la “moralità” politica di Creonte, dall’altra il richiamo alla legge degli dèi, eterna, immutabile, insensibile alle esigenze della contingenza politica, quasi un freno all’agire politico. E la tragedia si conclude con Creonte che maledice la propria pazzia: porre la giustizia umana, quella politica, al di sopra della giustizia degli dei è ὕβϱις (übris), quella presunzione irrazionale che non può che condurre al disastro anche le più nobili intenzioni. È un abbozzo di concetto di diritto naturale.

La superiore libertà greca è garantita proprio da questa superiorità della legge degli dèi.

La filosofia greca elaborerà il concetto di natura e, in particolare, di natura umana, con il conseguente dovere di adeguarvisi, ma a dare sostanza giuridica e, come si diceva (qui), ad inventare[1] il diritto furono i romani. Per i greci, il diritto è ancora lo strumento principe nelle mani del potere politico per regolamentare il vivere civile e, quindi, deve trovare nelle «leggi degli dèi» il suo limite. I romani, invece, vedono la natura ontologicamente giuridica dell’universo e, dunque, riconducono il diritto ad unità, della quale il momento politico è parte: è un ribaltamento totale della visione, che permette di passare, da una concezione del diritto come una delle tante leve in mano al detentore del potere politico, al potere politico che diviene esso stesso uno degli strumenti attuativi del diritto, che lo sovrasta, sia per ampiezza che gerarchicamente.

I romani comprendono come l’universo abbia un ordine e come quest’ordine sia mantenuto tramite delle leggi, dei principi, la cui violazione comporta l’incrinatura dell’armonia, con necessità di ristabilimento dell’ordine, tramite il ripristino delle norme violate. In tale concezione, anche gli esseri inanimati e gli animali partecipano di quest’ordine, ma particolare importanza ha l’insieme delle norme che regolano il comportamento umano, poiché solo l’uomo ha la possibilità di scegliere di violarle e, quindi, quelle che lo riguardano hanno una maggiore necessità di essere conosciute, per poter essere applicate.

Nella concezione romana, quindi, il detentore del potere politico e, diremmo noi oggi, di quello legislativo, in particolare, non crea il diritto, ma deve applicarlo, essendo questo preesistente, alla concreta circostanza ed al particolare momento storico. Tutto ciò, però, in una luce di perennità, se non di eternità, perché la stabilità, anche nelle concrete applicazioni, è una delle più importanti caratteristiche del diritto, senza la quale non si crea, nella mente e nel cuore delle persone chiamate a osservarlo, quel senso di sacralità, che porta ad affidarsi serenamente alla norma, vedendovi quel che “da sempre” deve essere fatto e che “sempre” dovrà essere compiuto.

Questa idea della stabilità come valore sacrale permea tutta la civiltà romana e si riflette anche nell’uso della lingua. Il latino si caratterizza per varie “lingue tecniche”, vale a dire varianti caratteristiche di altrettante branche del sapere umano; tra le più importanti, vi sono certamente quella sacrale-religiosa e quella giuridica. La prima è caratterizzata da un pressoché assoluto immobilismo, nel senso che non subisce pressoché alcuna variazione nel corso dei secoli e le sue formule si mantengono costanti, indipendentemente dai mutamenti della lingua corrente; la seconda è caratterizzata da un fortissimo conservatorismo, vale a dire che si notano alcuni timidi aggiustamenti, ma, sostanzialmente, essa permane costante. Questo è molto caratteristico della mentalità romana, tutta permeata da un senso di stabilità giuridica, di ordine: tanto più un argomento è sacro, tanto maggiore deve essere la sua stabilità, la sua perennità nel tempo, perché nulla rende profano e frivolo un argomento, quanto il suo perenne divenire.

Il limite all’esercizio del potere legislativo non è, come nella visione greca, estrinseco, etico, religioso, ma interno al diritto; si può, anzi, dire che il legislatore non trovi nel diritto naturale un limite alla sua volontà, ma che la stessa attività legislativa, intesa in senso lato, esca dalla sfera della volontà, sfera in cui permane nella cultura greca, per divenire atto di pura ragione: il legislatore deve applicare il diritto naturale, adottando tutti quegli strumenti (nel diritto romano sia legislativi che procedurali) che più efficacemente conducano la situazione regolamentata all’ordine postulato dal diritto. Così non potrà mai esserci contrapposizione tra diritto, inteso in senso politico, e «leggi degli dèi», per citare la terminologia greca, ma solo buona o cattiva azione giuridica.

Per i romani, la libertà si trova al fondo della norma: è l’applicazione, quanto più perfetta possibile, del diritto che rende il Civis Romanus, il cittadino romano, realmente tale e, dunque, veramente libero. Questa concezione giuridica della vita e la conseguente organizzazione “istituzionale” dello Stato romano sono i maggiori vanti ed i maggiori orgogli della romanità e la scoperta del diritto, come dimensione imprescindibile dell’ordine universale, costituisce certamente il più importante lascito di tale civiltà.

 

(2-continua)

 

[1] Nel senso etimologico di «trovare», dal latino in venire = venire in, giungere, quindi trovare.

 

 

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