Le osservazioni tecniche della Fraternità Sacerdotale San Pio X sulle consacrazioni senza mandato e lo stato di necessità

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Dopo una serie di articoli usciti in queste settimane su «La Nuova Bussola Quotidiana», dedicata alle consacrazioni episcopali del 1988 e alla situazione della Fraternità San Pio X, «Europa Cristiana» ripropone la chiara e seria risposta ufficiale della Fraternità Sacerdotale San Pio X, tratta dal sito di questa realtà ecclesiastica. Tali temi di annosa conoscenza, più e più volte confutati nell’arco degli anni, sono qui argomentati tecnicamente con il rimando in nota a studi completi e quindi esaustivi.

 

 

La consacrazione episcopale contro la volontà del Papa è sempre uno scisma?

Cominciamo a chiarire quello che la Bussola, seguendo i suoi maestri, confonde. Citando due documenti papali “preconciliari” (che a breve esamineremo) essi sostengono non solo che il Papa ha in esclusiva e per diritto divino il potere di conferire la giurisdizione1[1] episcopale (e infatti, come essi stessi ammettono, Mons. Lefebvre non pretese mai usurpare tale prerogativa), ma avrebbe anche per diritto divino il potere di designare in esclusiva i candidati a un’ordinazione episcopale, in qualsiasi caso2[2].

Secondo la Bussola, che qui riprende in parte la dottrina conciliare sull’episcopato ed in parte le teorie dei Padri Bisig e de Blignières3[3], sarebbe impossibile separare il potere sacro dell’Ordine episcopale dal potere di governo, cosicché ordinare un vescovo senza consenso papale (anche escludendo la pretesa di assegnargli un potere di governo) sarebbe sempre uno scisma. Tale tesi è semplicemente contraria alla dottrina insegnata dalla Chiesa fino al Vaticano II, che separa nettamente l’origine del potere dell’ordine episcopale da quella del potere di governo4[4]. Per i Papi fino a Pio XII5[5], la consacrazione episcopale da sola non può produrre alcun potere di governo.

La Chiesa, a differenza della Bussola, non ha mai del resto confuso lo scisma con la consacrazione episcopale senza mandato pontificio. Consideriamo qui il diritto canonico, visto nella sua natura magisteriale: esso è infallibile nel senso che non potrà mai esprimere qualcosa che vada contro il dogma, quindi è locus theologicus, come noi ben sappiamo malgrado le insinuazioni della Bussola.

Ebbene, il diritto ha sempre distinto le pene per il peccato di scisma dalle pene per la consacrazione episcopale fatta senza mandato apostolico. Se lo scisma è sempre stato punito di scomunica, la consacrazione episcopale fino a Pio XII era punita di una semplice sospensione a divinis (cf la vecchia redazione del canone 23706[6], che tra l’altro addolciva la stessa sospensione con l’inciso “fino a che la Santa Sede li dispensi”). Tale atto non era visto come quella sorta di “trauma ecclesiologico” descritto dalla Bussola, ma come un delitto nell’amministrazione dei Sacramenti. Infatti il titolo XVI della terza parte del codice, dove stava il canone 2370, era intitolato De delictis in administratione vel susceptione ordinum aliorumque sacramentorum, ben distinto dai delitti contra fidem et unitatem Ecclesiae, tra i quali appunto lo scisma, catalogati al titolo X7[7]. L’inasprimento della pena voluto da Pio XII nel 1951 (ed entrato nel nuovo codice) non fa comunque coincidere la consacrazione episcopale con lo scisma, visto che rimangono in vigore due scomuniche per delitti ben distinti tra loro.

Questo argomento basta da solo a far crollare il castello di carte della Bussola e di Bisig e de Blignières, che fanno coincidere ogni consacrazione senza mandato con un atto di scisma. L’amministrare i sacramenti oltre i canoni per necessità (ordine episcopale compreso) è sempre possibile ed in alcuni casi doveroso per diritto divino, ed il diritto positivo stesso lo prevede anche in modo esplicito. Infatti è il diritto a scusare dalle pene chi agisce per necessità (can. 2205), e perfino da colpa purché l’atto non sia intrinsecamente malvagio (un’ordinazione episcopale non essendo tale, a meno di tenere la tesi per cui conferisca automaticamente quanto riservato al Papa, anche se il consacrante negasse di volerlo fare).

In tal caso, si potrà consacrare un vescovo lecitamente anche senza il permesso del Papa: perché, se c’è realmente la necessità, c’è anche la facoltà di amministrare i sacramenti, proprio per il diritto della Chiesa e non contro di essa. Se il Papa proibisse a un sacerdote senza giurisdizione ordinaria di confessare un moribondo, adducendo come ragione che, secondo lui, il soggetto è sano e può aspettare il parroco, il sacerdote assolverebbe comunque in modo valido e lecito: l’errore del Papa (in buona o mala fede) sulla situazione del malato non cambia il fatto che una tale facoltà non può essere negata in quella circostanza, perché la Chiesa non può andare contro il suo proprio fine8[8].

La negazione dello stato di necessità della Chiesa da parte del Papa, come vedremo, non smette di far esistere un tale stato, e non smette di conferire le facoltà previste in tal caso dal Papa stesso come promulgatore della legge divina, per la natura delle cose della Chiesa, finalizzata alla salus animarum. Di certo, essendo i papi post-conciliari la causa dello stato di necessità, è difficile che essi ne ammettano l’esistenza o l’estensione reale.

Lo stato di necessità

Abbiamo visto che, proprio per il diritto voluto da Dio e dai Pontefici (e non contro di esso), è lecito amministrare i sacramenti di fronte a una necessità estrema del singolo, o alla necessità grave generale9[9]. Per quale motivo Mons. Lefebvre nel 1988 era di fronte a una simile situazione?

Nel 1988, come oggi, è impossibile ricevere l’ordinazione sacerdotale (e quindi amministrare poi i sacramenti) per le vie ordinarie senza accettare (almeno esternamente) delle dottrine contrarie all’insegnamento della Chiesa. Per esempio:

Dal Concilio Vaticano II in poi, nessun candidato agli ordini può negare che la libertà religiosa sia un diritto naturale, conformemente alle condanne di Gregorio XVI e Pio IX. La dottrina di Dignitatis humanae, oggi imposta a tutti, e pesantemente ribadita da Benedetto XVI10[10], impone di credere che esista un diritto naturale, valido per individui e gruppi, di professare qualsiasi religione, anche in pubblico, e che deve essere riconosciuto dall’autorità. Se un cattolico, per restare tale, nega tale dottrina in quanto condannata dal Magistero, non sarà mai ordinato prete per le vie ordinarie.

Dal Concilio in poi, nessun candidato agli ordini può affermare che la giurisdizione episcopale proviene solo dal Pontefice, conformemente a secoli di Magistero (vedi articoli citati sopra), o che solo il Pontefice è soggetto del potere supremo della Chiesa. Tali affermazioni definite dal Magistero anche in modo infallibile sono contraddette apertamente dalla dottrina di Lumen gentium, documento chiave del Concilio, e costantemente ribadite. Se un cattolico, per restare tale, nega apertamente tali nuove dottrine, non sarà mai ordinato prete per le vie ordinarie.

Dal Concilio in poi, la prassi ecumenica domina le relazioni con le altre religioni, nonostante condanne papali (cf. Pio XI, enciclica Mortalium animos). Ogni cattolico deve apertamente distanziarsi da tali atti, compiuti da tutti i Papi post-conciliari, da Assisi 1986 fino alla Pachamama. Però se lo fa, non riceverà mai il sacramento dell’Ordine.

Dal 1970, il candidato agli ordini deve accettare per principio e generalmente anche celebrare un rito che “si allontana in modo impressionante” dalla dottrina cattolica sul Sacrificio della Messa, così come definito a Trento (cf Breve esame critico del Novus Ordo Missae, dei cardinali Ottaviani e Bacci), e che è in contraddizione palese con il significato del rito tradizionale. Come si può pensare (per fare solo un esempio elementare) che un rito in cui il sacerdote non disgiunge pollice e indice per non perdere alcun frammento dell’ostia consacrata abbia lo stesso significato di un rito che prevede la comunione in mano e i ministri straordinari? Non sono certo “due forme dello stesso rito”.

La lista potrebbe ovviamente continuare, come sa anche la Bussola, con argomenti sui quali essi stessi hanno preso le distanze da questo ultimo Pontificato. Forse la Bussola ritiene impossibile ammettere che la gerarchia (cioè il Papa e i Vescovi diocesani) si ritrovi in un simile stato nella sua interezza o nel suo capo? Purtroppo contra factum non fit argumentum. Per capire come sia possibile e come spiegare questa situazione senza cadere in nessun errore sulla costituzione della Chiesa, suggeriamo la lettura del libro Parole chiare sulla Chiesa, a cura dei sacerdoti del nostro Distretto italiano11[11]. Una tale trattazione esula infatti da un articolo già troppo lungo.

Davanti a questo stato di fatto, la Chiesa ha in sé la possibilità di amministrare i sacramenti in modo straordinario, episcopato compreso, venendo in soccorso così alle anime che non vogliono mettere in pericolo la propria fede per ricevere i sacramenti.

Non basta l’ordinazione a fare il prete o il vescovo cattolico, dice la Bussola, e noi condividiamo; ci vuole anche di essere inseriti nell’ordinamento canonico visibile, ma in modo appropriato alla situazione, che può anche essere straordinario, come l’attuale (straordinario vuol dire legale secondo le leggi eccezionali, non selvaggio); ma per essere prete e vescovo cattolico ci vuole anche e soprattutto l’integrale professione della fede cattolica, compresa la condanna senza equivoci degli errori correnti: per salvare questo ultimo elemento Mons. Lefebvre poté ricorrere ad ordinazioni episcopali fuori dall’ordinario, ma del tutto lecite, legittime nella reale situazione della Chiesa.

Osserviamo infine che tale stato di necessità non è percepito solo soggettivamente dalla Fraternità San Pio X, ma si basa soprattutto sulla certezza che abbiamo dal Magistero papale della condanna del diritto alla libertà religiosa, della collegialità, dell’ecumenismo, e di tutto quanto di contrario alla dottrina definita ha fatto seguito al Concilio, oltre che della liturgia e delle prassi che di fatto negano una serie di articoli di fede in modo più o meno diretto12[12].

La Fraternità non nega l’esistenza della gerarchia, ma non dimentica che si tratta di una gerarchia modernista. In quanto tale, non si può far finta di considerarne gli atti come “normali”, e di valutarli come se si fosse in uno stato di ordine (del resto, nemmeno la Bussola sembra farlo per molti atti del presente pontificato). Ecco perché, pur di trasmettere e conservare la Fede cattolica come definita dai Papi, si ricorre a mezzi eccezionali.

Due documenti citati a sproposito

Ad Apostolorum Principis

Veniamo ora ad esaminare il primo documento citato contro Monsignor Lefebvre, cioè la lettera con cui Pio XII condanna le ordinazioni dei vescovi della “chiesa patriottica” in Cina (1958), destinati a formare una gerarchia parallela fedele al governo comunista. Può sembrare curioso che i conservatori, che accettano la dottrina erronea di Lumen gentium sull’origine sacramentale del potere di governo dei vescovi, citino un documento che condanna (sulla base di Mystici Corporis e mille altri documenti dottrinali) proprio quella teoria conciliare.

In effetti è proprio il Concilio (in questo totalmente confermato dai documenti di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI) a sostenere che la giurisdizione episcopale non venga dal Papa ma dalla stessa ordinazione sacramentale, proponendo così una dottrina già ampiamente condannata. Non sappiamo a che dottrina credano i conservatori, ma evidentemente vogliono mettersi sul terreno dei cattolici fedeli al Magistero tradizionale per cercare di porli in difficoltà.

In realtà ci sarebbe anzitutto da chiedersi, qualora costoro credano alla dottrina esposta da Pio XII, come facciano a non vedere che già dal Concilio si tenta di costruire una nuova religione che sovverte il cattolicesimo, e di imporla a tutti i fedeli; se invece non ci credono, ci si chiede perché usare strumentalmente una lettera che non potrebbero intendere in quel senso letterale, secondo quanto impone la Nota praevia di Lumen gentium.

Veniamo però al merito dell’obiezione: si sostiene che non solo la lettera insegni che per diritto divino è il Papa solo a conferire la giurisdizione ai vescovi residenziali, ma anche che solo la Santa Sede possa determinare chi deve ricevere l’episcopato. Facciamo anzitutto notare che si parla di candidati all’episcopato residenziale in una situazione ordinaria, cioè di candidati che insieme all’ordinazione dovranno appunto ricevere la giurisdizione dal Pontefice. Nessuno dubita che in tale caso solo alla Santa Sede spetti di giudicare i candidati idonei a tali nomine, senza altre ingerenze (il riferimento immediato della lettera è al governo comunista cinese).

Non si capisce però come questo possa inficiare la liceità morale dell’ordinazione episcopale in caso di grave necessità generale, senza pretesa di conferimento di alcuna giurisdizione: Pio XII parla della scelta di vescovi che dovranno ricevere missione canonica ordinaria dal Papa, il che niente ha a che vedere con il caso dei vescovi della FSSPX. La cosa sarà ancora più chiara con il commento al documento seguente.

Quartus supra

Viene portata un’obiezione che dovrebbe basarsi sulla lettera con cui Pio IX interviene in una querela suscitata dal patriarcato armeno cattolico (nel 1873). Era infatti successo che, nonostante il privilegio della chiesa armena di presentare a Roma una terna di candidati all’episcopato, tra i quali il Papa scegliesse chi nominare, il Papa avesse in alcuni casi rigettato i tre nomi per un quarto, direttamente scelto da lui.

Pio IX ovviamente risponde che i privilegi dei patriarcati o delle chiese locali sono norme di diritto ecclesiastico, che in nulla possono inficiare la pienezza del potere pontificio, che per diritto divino può andare oltre e nominare in altri modi i vescovi. Nessun cattolico mai metterebbe in dubbio una tale verità.

Tuttavia nemmeno questo ha nulla a che vedere con il caso di Monsignor Lefebvre: non si stabilisce qui un principio, come vorrebbero i nostri obiettanti, per cui conferire un’ordinazione episcopale (senza pretesa di conferire una sede, ma per una mera necessità sacramentale) sia per diritto divino impossibile senza una designazione papale; si dice invece che il Papa può per diritto divino nominare senza vincoli canonici chi vuole alle sedi vescovili.

Quanto alla citazione delle lettere di Papa sant’Innocenzo I13[13], esse parlano dell’episcopato residenziale, cioè con la concessione della giurisdizione. I discorsi di queste lettere e dei Papi antichi vanno sempre letti nell’ottica dell’istituzione di vescovi residenziali, non della semplice collazione del sacramento dell’Ordine che, come abbiamo visto, resta possibile quando inevitabilmente necessario. Trattano infatti della situazione ordinaria e del caso comune di nomina episcopale a una sede.

Qualche ultima considerazione

Come si vede, la Fraternità San Pio X basa le sue scelte sulla considerazione della natura giuridica della Chiesa, che non è senza mezzi per le situazioni eccezionali. Che la gerarchia intera si sia separata dalla professione della vera Fede, o sia silente sull’apostasia, è un fatto enorme che non fa riflettere la Bussola. Per la Bussola in questa situazione occorrerebbe rapportarsi alle autorità come in periodo normale, ignorando tale generale apostasia (salvo poi qualificare i vescovi italiani del titolo di “usurpatori” quando toccano qualche novità dottrinale che la Bussola non ha digerito per il momento: infatti, perché supporre che i conservatori non accetteranno mai l’omosessualismo, se hanno accettato già collegialità e libertà religiosa?).

Un capitolo a parte meriterebbe l’uso strumentale e selettivo che la Bussola fa degli interventi romani in merito alla FSSPX, ignorando o minimizzando sistematicamente ogni concessione fatta nel tempo dai recenti Pontefici. Non insistiamo perché abbiamo voluto basarci su princìpi ben più elevati.

Facciamo però un esempio: la Bussola nega autorità alla risposta del presidente della Commissione Ecclesia Dei del 27 settembre 2002, che permetterebbe ai fedeli di assistere alla Messa e adempiere al precetto domenicale presso i sacerdoti della FSSPX.

Precisiamo anzitutto che la FSSPX chiede ai fedeli di venire a Messa presso le proprie cappelle proprio per manifestare il proprio rifiuto degli errori moderni e della nuova messa, partecipando a un culto corrispondente alla Fede romana, e non si basa su questi documenti (che al massimo sono stati usati come argomenti ad hominem).

Quello però che fa specie è che la Bussola spieghi pontificalmente che il diritto canonico dice che si assolve il precetto solo assistendo alla Messa domenicale in un “rito cattolico”, dimenticandosi però che il nuovo canone 844§2, violando il diritto divino, permette ai cattolici impossibilitati di accedere a un ministro cattolico di ricevere i sacramenti da ministri non-cattolici validamente ordinati, “ogni volta che lo richieda la necessità o una vera utilità spirituale”; e che la Santa Sede, con diversi accordi con le “chiese” scismatiche orientali, ha permesso ai cattolici di assistere alla Messa presso tali comunità (compresa quella assira, dove la Messa non ha neppure le parole della consacrazione ed è perciò non solo illecita ma del tutto invalida14[14]).

In conclusione, consigliamo al lettore la lettura degli articoli citati in nota, ricchi di apparati e di riferimenti, per tutte le questioni che potrebbero essere poco chiare o sospese. Non è infatti possibile in questo breve testo ritornare alla confutazione di ogni singolo sofisma o al chiarimento di ogni singolo concetto esposto.

Viviamo in un tempo eccezionale, molto più di quello che crede la Bussola, in cui l’intera gerarchia ha rinnegato l’integralità della fede romana. Forse è questo che la Bussola non capisce, e tira fuori dal cappello vecchi sofismi già più volte affrontati, senza chiedersi che cosa richieda oggi un’integrale professione di fede. Se però lo capisce e nega comunque la legittimità delle consacrazioni episcopali senza mandato in queste circostanze, è probabilmente la loro visione della Chiesa a far difetto di elementi giuridici indispensabili nelle situazioni eccezionali.

Ne va della natura della Chiesa, destinata a trasmettere la Fede integralmente e a salvare le anime, senza perdere nessuno dei suoi pezzi. C’è chi sacrifica la professione della Fede per salvare la gerarchia. C’è chi sacrifica la gerarchia per salvare la professione della Fede, come i sedevacantismi vecchi e nuovi. La Fraternità San Pio X, al seguito delle scelte di Mons. Lefebvre, ha cercato una spiegazione e una strada che conservino tutti gli elementi costitutivi della Chiesa.

 

 

[1] Vi sono nella Chiesa due poteri, lasciati da Nostro Signore Gesù Cristo, e due gerarchie che ne derivano, le quali si incrociano e si sovrappongono in parte, ma che restano ben distinte nelle loro attribuzioni e nelle loro fonti. Questi due poteri sono: 1) la potestas sanctificandi, che si riceve e si esercita tramite il Sacramento dell’Ordine nei suoi vari gradi e che consiste principalmente nel potere di consacrare l’Eucaristia e mediante questa e gli altri Sacramenti dare la grazia alle anime. Poiché la fonte di questo potere è un Sacramento, l’autore diretto ne è Nostro Signore stesso, ex opere operato: i ministri ne sono solo gli strumenti. 2). La potestas regendi, o potere di giurisdizione, che comprende in sé il potere spirituale di governare e di insegnare. La Chiesa essendo una società deve avere un’autorità capace di legiferare e di guidare, oltre che di punire e correggere. Questo potere, che Nostro Signore ugualmente possiede al supremo grado, è da Lui trasmesso direttamente solo al Papa al momento dell’accettazione dell’elezione, e dal Papa in vari modi è trasmesso al resto della Chiesa. Non ha di per sé alcun legame con il potere d’ordine. In questo senso Vescovo è colui che ha ricevuto dal Papa il potere di governare una diocesi, indipendentemente dal fatto della sua consacrazione episcopale.

Per approfondire, si vedano gli articoli citati alla nota 4.

[2] Notiamo preliminarmente che la maggior parte degli argomenti addotti dalla Bussola non sono affatto nuovi, come vedremo, e si trovano confutati globalmente nell’opuscolo La Tradizione scomunicata, ed Ichthys 2007.

[3] Una radicale e completa confutazione di tali tesi si trova negli articoli apparsi sul Courrier de Rome, a firma di don Jean-Michel Gleize, apparsi nei numeri di ottobre e novembre 2022 (nn. 657-658). Ad essi rimandiamo il lettore che voglia approfondire ulteriormente.

[4] Sull’argomento, due articoli consultabili on line: cf. https://fsspx.it/it/news-events/news/episcopato-e-collegialita-84983 e https://fsspx.it/it/news-events/news/la-chiesa-il-papa-e-i-vescovi-nuova-e-antica-dottrina-a-confronto

[5] Gli articoli citati alla nota 2 proveranno ad abundantiam quanto qui affermato. Ci piace aggiungere qui perfino una citazione di Giovanni XXIII (prima del Concilio) sull’argomento: dalla consacrazione episcopale «non può provenire assolutamente alcuna giurisdizione, se viene compiuta senza mandato apostolico» (Allocuzione concistoriale del 15 dicembre 1958, AAS 50, p.983). Anche Papa Giovanni ammetterebbe quindi che Mons. Lefebvre, secondo la dottrina tradizionale, non poteva compiere uno scisma senza pretesa di trasmettere ciò che solo il mandato apostolico può dare, la giurisdizione: questo perché di per sé la consacrazione sola non dà altro che il potere di ordine.

[6] Tale impostazione proviene dal diritto tradizionale delle Decretali (C. 44, de electione et electi potestate, I, 6, in VI°).

[7] Perfino nel nuovo Codice di diritto canonico del 1983, nonostante l’ecclesiologia conciliare che lo pervade, la pena per la consacrazione episcopale senza mandato (canone 1382) non fu inserita tra quelle per i delitti “contro l’unità della Chiesa” (Parte II tit. I), ma tra quelle per l’usurpazione di uffici ecclesiastici (tit. III). Con la riforma della sezione penale del Codice (libro VI) voluta da Papa Francesco nel 2021, il canone che fulmina la scomunica per l’ordinazione episcopale senza mandato è diventato il 1387, ed è addirittura “ritornato” tra i delitti “contro i sacramenti” (parte II, tit. III).

[8] Quanto alla citazione del Caietano sullo scisma fatta nell’ultimo articolo della Bussola, essa appare incompleta e tendenziosa. Il testo infatti letto per intero distingue molto bene lo scisma dalla disobbedienza (che può sempre giustificarsi di fronte a un ordine iniquo, come il richiedere la negazione della fede per accedere ai sacramenti o il proibirne ingiustamente l’amministrazione davanti a una vera necessità). Vedi il commento e la citazione integrale del Caietano negli articoli di don J.-M. Gleize sul Courrier de Rome dell’aprile 2018 e del novembre 2022 (https://www.courrierderome.org/).

[9] A tal proposito, si veda lo studio completo a questo link: https://fsspx.it/it/news-events/news/l-apostolato-della-fsspx-e-lo-stato-di-necessita-84885

[10] https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20101208_xliv-world-day-peace.html

[11] Parole chiare sulla Chiesa, a cura di don Daniele Di Sorco, ed. Radio Spada 2023.

[12] Per misurare l’ampiezza dei cambiamenti dottrinali imposti alla coscienza dei cattolici dal Concilio in poi, consigliamo la lettura dei seguenti libri: Mons. M. Lefebvre, Lo hanno detronizzato, ed. Piane; R. Amerio, Iota unum, ed. Lindau; Padre M. Gaudron, Catechismo della crisi nella Chiesa, ed. Piane.

[13] Sarebbe da discutere anche l’inesattezza della traduzione delle lettere abbozzata dalla Bussola. Il testo, reperibile nella Patrologia latina del Migne 20:583, visto il pronome quo, che la Bussola omette di tradurre correttamente, fa capire chiaramente che è l’Apostolo Pietro la fonte dell’ipse episcopatus (non di tutto l’episcopato qui, ma di quello romano) e della tota auctoritas nominis (il prestigio della sede romana).

[14] Tale concessione, risalente al 2001, con Giovanni Paolo II e al Card. Ratzinger come Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, fece molto discutere e rimane un monumento di ecclesiologia e teologia sacramentale anti-cattoliche https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2001/10/25/0586/01717.html#TRADUZIONE%20IN%20LINGUA%20ITALIANA . Si veda il commento a tale mostruosità in Sì Sì No No Anno XXVIII n. 1, del 15 gennaio 2002 (https://www.sisinono.org/agosto-2002.html?download=264:n-1).

 

 

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