Il 24 giugno 2022 rimarrà una data di importanza storica in cui la Corte Suprema americana, con la sentenza Dobbs vs Jackson women’s Health Organization, ha messo in discussione il diritto all’aborto come diritto costituzionalmente garantito a livello federale. Tale diritto si era consolidato a partire dal 1973 con la sentenza Roe vs Wade, ormai nota al pubblico.
Sulla scia mediatica sono molti a criticare questa decisione, in primis lo stesso Presidente Joe Biden che ha affermato: «la Corte Suprema sta letteralmente riportando l’America indietro di 150 anni». Prosegue il Vicepresidente Kamala Harris: «È la prima volta nella storia degli Stati Uniti che un diritto costituzionale viene tolto agli americani». Gli stessi tre giudici dissenzienti quali Stephen Breyer, Sonia Sotomayor ed Elena Kagan esprimono dispiacere per le scelte della maggioranza dei propri colleghi.
Che cosa cambia la nuova sentenza Dobbs vs Jackson?
Questa sentenza modifica la giurisprudenza americana, le leggi favorevoli ad abolire parzialmente o totalmente la legalità dell’aborto in alcuni Stati potranno entrare in vigore. «Su 50 Stati, 26 (tra cui Texas e Oklahoma) hanno leggi più restrittive in materia. Nove hanno dei limiti sull’aborto che precedono la sentenza “Roe v. Wade” e che non sono ancora stati applicati, ma ora potrebbero diventare effettivi, mentre 13 hanno dei cosiddetti “divieti dormienti” che dovrebbero entrare in vigore entro 30 giorni (le cosiddette trigger laws) eccetto nei casi in cui la vita della madre è in pericolo»[1]. Nonostante queste importanti modifiche, si prefigura una calda lotta politica, in quanto non vi è alcuna legge federale che stabilisca il divieto o meno di aborto, questo spetterà al Congresso, e sicuramente «sarà il tema centrale su cui i Democratici punteranno per rianimare un elettorato meno motivato di due anni fa»[2].
Una delle qualità di questa sentenza è il fatto di attribuire questa scelta ai singoli Stati, cosa che Roe vs Wade ha impedito. Nella sua opinione sulla sentenza, il giudice Samuel Alito commenta la frase di un importante costituzionalista americano sulla sentenza del 1973, che «voterebbe a favore di uno statuto come quello che la Corte ha finito per redigere se fossi un legislatore, ma la sua valutazione di Roe è stata memorabile e brutale: Roe “non era affatto legge costituzionale”»[3] o federale, anche se pretendeva quasi di esserlo.
È stato osservato che la sentenza Roe vs Wade poggiava su basi errate fin dall’inizio; importante fu anche la sentenza Griswold vs Connecticut (1966), anzi, forse uno dei punti di partenza per le successive decisioni, di cui si discorrerà più avanti.
È un vero e proprio cambio di rotta; siamo, citando Giambattista Vico (1668-1744), ai nuovi corsi e ricorsi della storia. Sul piano giuridico negli Usa ha vinto la posizione tradizionalista e conservatrice, cosa favorita dalle ultime nomine del presidente Donald Trump: Neil Gorsuch (2017), Brett Kavanaugh (2018) e Amy Coney Barret (2020), i quali, assieme ai giudici Samuel Alito (nominato da George W. Bush nel 2006), Clarence Thomas (nominato da George H. W. Bush nel 1991) e il presidente della Corte John G. Roberts (nominato da George W. Bush nel 2005), hanno sostenuto che la Costituzione assieme agli Emendamenti non fanno alcun riferimento all’aborto e nessun diritto del genere è implicitamente protetto da alcuna disposizione costituzionale. Contro tale tesi hanno votato i giudici Stephen Breyer (nominato da Bill Clinton nel 1994), Sonia Sotomayor (nominata da Barack Obama nel 2009) e Elena Kagan (nominata da Barack Obama nel 2010).
La recente sentenza esordisce presentando il tema dell’aborto «come una questione di profonda rilevanza morale su cui gli americani hanno opinioni fortemente contrastanti. Alcuni sostengono che la vita di un essere umano venga in essere al momento stesso del concepimento e che l’aborto sia l’eliminazione di una vita innocente. Altri sentono fortemente il fatto che ogni regolazione sull’aborto sia un’invasione nella sfera privata della donna sul controllo del proprio corpo che impedisce alla stessa di raggiungere la piena eguaglianza. Altri ancora, il terzo gruppo pensa che l’aborto debba essere permesso in alcune circostanze e in altre no e quelli all’interno di questo gruppo detengono una varietà di opinioni sulle particolari restrizioni che dovrebbero essere imposte»[4]. Pertanto si evince che la Corte è consapevole della varietà delle sensibilità presenti sull’intero territorio nazionale e la sua decisione conseguirà rilevanti cambiamenti all’interno della società americana.
Si è in presenza del cosiddetto fenomeno dell’overruling, vale a dire l’abrogazione di un precedente posto in essere da una corte giudiziaria superiore rispetto a quella che ha pronunciato la decisione, oppure, come in questo caso, dalla medesima corte relativamente ad una sua precedente sentenza. Senza entrare nei particolari giuridici, è importante far presente che l’uso dell’overruling negli Stati Uniti è più diffuso rispetto ad altri sistemi di common law. I giudici statunitensi si concepiscono come policy maker; le loro singole personalità sono decisamente rilevanti, in quanto possono dare un’impronta personale all’evoluzione del diritto.
Si è sempre posta, nelle decisioni della Corte Suprema, la questione della diversity della società statunitense, che è molto eterogenea. Da osservare che tra i giudici conservatori vi è il giudice nero Clarence Thomas ed il giudice donna Amy Coney Barrett, madre di sette figli e conosciuta per avere una forte connotazione cattolica.
Secondo l’interpretazione politicamente corretta dei maggiori mezzi di comunicazione, quando la connotazione politica di tali giudici fa capo ad ideologie progressiste, le decisioni sono da considerarsi un «passo avanti per l’umanità», se, invece, gli ideali poggiano su basi conservatrici, si parla di un presunto regresso. Bisognerebbe far notare a tali “benpensanti” che in questa circostanza viene applicato lo stesso principio democratico: i membri della Corte, pur essendo un organo chiuso composto da 9 membri eletti a vita, sono nominati dal Presidente degli Stati Uniti, il quale, per garantire la volontà popolare, a sua volta viene eletto dai cittadini così come viene eletto il Congresso, con specifiche procedure, che si differenziano tra Senato e Camera dei Rappresentanti.
Il sistema elettorale statunitense, sia detto per inciso, non è basato su un criterio proporzionale, tale da assicurare l’assoluta uguaglianza di peso tra tutti i cittadini, ma su una base maggioritaria, tendente a riflettere il carattere federale dello Stato, in modo da evitare che una maggioranza, eccessivamente concentrata dal punto di vista territoriale, possa “imporre” la volontà di una certa “zona” a detrimento del resto del Paese. Ciò è massimamente vero per il Senato, dove ogni Stato, indipendentemente dal suo peso demografico, esprime sempre solo due eletti.
È leggermente più attenuato nell’elezione del Presidente, dove il peso demografico di ogni Stato “pondera” il numero di Grandi elettori (che di fatto sono i veri voti per la scelta del Capo dello Stato); ma non esclude che si possa venire eletti con un numero di suffragi popolari minore di quello del proprio avversario, se questo li concentra in numero troppo esiguo di Stati (federati). Sempre al fine di evitare che maggioranze “troppo concentrate” geograficamente si impongano al resto della Nazione.
Questa tutela della differenziazione si attenua ancora nell’elezione della Camera dei Rappresentanti, dove il principio maggioritario è “spezzettato” in collegi di più ridotte dimensioni, ma pur sempre presente.
Negli Stati Uniti non è presente il concetto di «volontà generale» di Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), quanto la salvaguardia delle specificità e delle libertà degli Stati aderenti, in quanto la reductio ad unum troppo spinta è percepita come, nella migliore delle ipotesi, un pericolo per la libertà dei cittadini, che meglio si esprime e si tutela nelle “piccole” comunità.
In questo quadro, poi, la Corte Suprema rappresenta il senso di continuità e di garanzia contro il pericolo di una eccessivamente ondivaga volontà popolare del momento. La nomina a vita dei suoi componenti ha proprio il significato di evitare che interpretazioni del diritto troppo rapidamente mutevoli ne facciano perdere il senso della certezza.
Certamente è subentrata la Presidenza Biden, in forte discontinuità con quella di Trump; ciò non di meno si è consolidato un cambio giuridico-istituzionale, frutto di decenni di nomine “conservatrici”, che la Presidenza attuale non ha ancora potuto eliminare.
Bisognerebbe, inoltre, far notare che vi è un notevole cambio di sensibilità che non è più solo animato da connotati politici, ma che ha a che vedere con qualcosa di più profondo che smuove le coscienze sul piano etico, morale e sociale. Ed è proprio la continuità di questa svolta, il suo radicamento nell’anima popolare che la Corte “vitalizia” è chiamata a tutelare, indipendentemente dai mutamenti politici del momento. C’è da rimarcare che i sostenitori pro-life e viceversa i pro choice (vale a dire i fautori dell’aborto) sono sullo stesso piano, c’è una spaccatura netta tra le due fazioni, che ha eliminato “l’unanimismo” abortista dei decenni passati. Prevarrà la verità oppure la volontà ideologica?
Quello che i sostenitori della “libertà di scelta” affermano è l’esistenza di un assoluto diritto all’aborto correlato all’autodeterminazione della donna. Dagli anni ‘60 si è venuto ad affermare negli Stati Uniti il concetto di diritto matrimoniale alla privacy con la sentenza Griswold vs Connecticut del 1965, sopra citata, nella quale la maggioranza dei giudici, tra cui il giudice William Orville Douglas (1898-1980), affermava l’esistenza di questo diritto che secondo loro si deduceva implicitamente dall’interpretazione del primo, terzo, quarto, quinto, nono e quattordicesimo emendamento. Esso, dunque, avrebbe dovuto garantire, da quel momento in poi, una tutela a livello federale su ogni singola legge statale che andasse ad inficiarlo nella sfera privata matrimoniale, diritto poi negli anni esteso alle coppie di fatto.
All’epoca si trattava di consentire l’uso degli anticoncezionali e nessuno Stato, da quella sentenza in poi poteva vietarlo. Il diritto all’aborto era consequenziale.
L’assolutizzazione del diritto alla privacy all’interno del matrimonio ha distrutto il concetto stesso di matrimonio e, quindi, di famiglia. Se il vincolo coniugale cessa di essere un contratto pubblico, per divenire un semplice accordo tra le parti (gli sposi), conseguentemente del tutto disponibile, esso perde ogni rilevanza pubblica e, di conseguenza, cessa di esistere per lo Stato: la collettività non ha più nessun interesse giuridicamente tutelato al matrimonio ed alla sua prosecuzione. Ne deriva che esso non esiste più, perché essendo affidato, in toto, alla volontà degli sposi, che possono scioglierlo, mutarlo nella sua natura e farne, in sostanza, ciò che desiderano, la sua formalizzazione pubblica diviene totalmente irrilevante. Ecco l’ovvia estensione alle convivenze more uxorio, prima ed alle convivenze tout court, poi. Ecco che giuridicamente non esiste più differenza tra matrimonio e convivenza: sono entrambi nella disponibilità privata assoluta.
Se non esiste più il matrimonio, che è divenuto un tipo di convivenza, nemmeno troppo particolare, anche la famiglia, che è il prodotto del matrimonio, diviene totalmente irrilevante per il diritto e, conseguentemente, cessa di esistere giuridicamente.
La procreazione che è la finalità prima della famiglia diviene anch’essa appannaggio totale dei singoli, senza tutela giuridica di sorta: per il diritto anch’essa cessa di esistere, se non nella sua materialità, ma, anche da questo punto di vista, la sua regolamentazione è affidata all’arbitrio dei singoli e, in modo precipuo, della donna.
Se, infine, la procreazione è delegata all’arbitrio della donna, il nascituro non è più considerato persona, sia pure in una situazione, di fatto, di dipendenza speciale dalla madre, ma «parte del corpo della donna» (si noti l’eliminazione del termine e del concetto di madre), non ha più una sua individualità come persona. Ne consegue che può venire eliminato ad arbitrio «della donna», che, come dicevamo, perde il ruolo e la qualifica di madre. Per essere madre, ci vuole un figlio, ma, se questo è parte del suo corpo, ella non è più «madre», ma solo «donna».
In questa logica l’aborto non viene più considerato l’uccisione di una persona, ma una delle tante gestioni del proprio corpo, l’eliminazione di parte della propria fisicità come il taglio dei capelli. Neppure come un’amputazione, perché questa consiste nel privarsi di qualcosa che è strutturalmente parte di sé, mentre il nascituro è divenuto parte “accidentale” del proprio corpo.
Questo è il “ragionamento giuridico” per il quale l’aborto diviene un diritto di autodeterminazione della donna. È contro questa deriva demenziale che il giudice Amy Coney Barrett ed i suoi cinque colleghi hanno elevato una prima barriera.
[1] https://www.ilsole24ore.com/art/corte-suprema-usa-cancella-storica-sentenza-diritto-all-aborto-AETh9AiB.
[2] https://www.agi.it/estero/news/2022-06-24/usa-aborto-vietato-cosa-succede-da-oggi-in-america-17217455/.
[3] Sentenza alla pagina 10 https://www.supremecourt.gov/opinions/21pdf/19-1392_6j37.pdf.
[4] Sentenza “Debbs vs Jackson women’s health organization” – https://www.supremecourt.gov/opinions/21pdf/19-1392_6j37.pdf – pagina 9 (traduzione dall’inglese).